
Comunicato Ufficiale n. 159/A del 30 gennaio 2025
A parziale modifica dell’art. 33 NOIF (I “giovani di serie”), il Comunicato Ufficiale n. 159/A ha limitato alla s.s. 2024/2025 l’applicazione del comma 2bis per i calciatori e le calciatrici “giovani di serie” che sottoscrivano un nuovo tesseramento nella medesima stagione sportiva. Le norme transitorie hanno poi previsto che qualora detto nuovo tesseramento sia biennale, il diritto di cui all’art. 2bis andrà esercitato esclusivamente nel mese di giugno 2025 (e, successivamente al 30 giugno 2025, l’art. 2bis non sarà più applicabile).
Dal 1° luglio 2025 troverà invece applicazione il nuovo comma 2ter dell’art. 33, per cui i calciatori e le calciatrici “giovani di serie”, fino al termine della s.s. che ha inizio nell’anno in cui anagraficamente compiano il 18esimo anno d’età (i.e., per la s.s. 2025/2026, i nati nel 2007), potranno concedere alla società il “diritto di opzione per la stipulazione del primo contratto di apprendistato professionalizzante”.
Tale contratto potrà avere una durata massima triennale e, comunque, non potrà avere scadenza oltre la s.s. che ha inizio nell’anno in cui anagraficamente compiano il 19esimo anno d’età (i.e., per i nati nel 2007, non oltre la s.s. 2026/2027).
Tale diritto di opzione deve:
a) essere espressamente indicato nel modulo federale di tesseramento, con espresso consenso dei calciatori e delle calciatrici e dichiarazione di accettazione delle conseguenze derivanti dall’esercizio dell’opzione, a pena di nullità;
b) per la sua concessione, prevedere un corrispettivo convenuto tra le parti, d’importo non inferiore al 5% del minimo di categoria previsto per la prima annualità;
c) avere una durata massima di due anni, ovvero di un anno nel caso in cui sia concesso dopo il compimento del 15esimo anno d’età, esercitabile nell’ultimo mese di durata del tesseramento.
In assenza di concessione del diritto di opzione, i calciatori e le calciatrici “giovani di serie” saranno vincolati per la società:
i. per una sola stagione sportiva, al termine della quale saranno liberi di diritto, salvo non abbiano sottoscritto un contratto di lavoro sportivo per cui la durata del tesseramento coinciderà con la durata del contratto;
ii. per due stagioni sportive, se la qualifica è stata acquisita o confermata prima del compimento del 17esimo anno d’età.
Il Comunicato Ufficiale n. 159/A ha poi modificato parzialmente anche l’art. 99 NOIF (Premio di formazione tecnica), adeguandone il testo con le modifiche introdotte ai commi 2 bis e 2 ter dell’art. 33 NOIF.
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Decisione Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello n. 0087/CFA-2024-2025 del 31 gennaio 2025 (procedimento n. 82/CFA)
Le Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello F.I.G.C. si sono pronunciate su un reclamo proposto per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche n. 0012/TFNSVE/2024-2025 che, disattendendo il ricorso della società cedente ed aderendo alle argomentazioni della Lega Italiana Calcio Professionistico (breviter “Lega PRO”), dichiarava maturato il diritto al riconoscimento del corrispettivo del premio c.d. sell-on-fee in corrispondenza degli effettivi incassi da parte della società cessionaria dei ratei del corrispettivo per il trasferimento del calciatore.
Due erano i motivi di reclamo proposti dalla società cedente:
(i) il primo che il premio c.d. sell-on-fee fosse condizionato non tanto al perfezionamento della cessione del calciatore, quanto all’effettivo incasso dei ratei del corrispettivo per il suo trasferimento;
(ii) il secondo lamentava che il Giudice di prime cure, in spregio alla disciplina di cui all’art. 1362 c.c., non avesse indagato la comune intenzione delle parti, condizionando così il premio ad un evento futuro ma certo, qual era l’incasso già contabilizzato del pagamento pluriennale dei ratei del corrispettivo per il trasferimento.
In relazione alla contabilizzazione del premio c.d. sell-on-fee, la reclamante lamentava che il “pagamento – pur con le scansioni temporali previste – dovrebbe poter beneficiare delle garanzie ordinariamente stabilite in materia a copertura dei saldi passivi annuali o pluriennali in stanza di compensazione tramite la Lega di competenza”, pena “l’ingiustificata alterazione nel funzionamento della c.d. “stanza di compensazione”, che non potrebbe espletare la sua funzione primaria di salvaguardia dei Club cedenti/creditori”.
In sintesi la Corte Federale, confermato che Lega Pro era parte del procedimento “in quanto soggetto titolare del rapporto controverso ‘in considerazione della funzione certificatrice che le spetta’”, nel merito ha riconosciuto che “in considerazione della natura cogente del meccanismo di liquidazione dei rapporti tra le società professionistiche in ‘stanza di compensazione’” la reclamante ha “diritto alla integrale contabilizzazione del premio in conto campionato”, evidenziando la bontà della censura per cui il credito della cessionaria risultava “assicurato” […] per le rimanenti rate, anche là dove la società concessionaria dovesse essere sottoposta a procedure concorsuali e perdere l’affiliazione, trattandosi di rapporti patrimoniali già costituiti e regolati nell’ambito dell’ordinamento di settore”.