
I diritti alle prestazioni dei calciatori in ambito IAS/IFRS
di Massimo Accornero
La decisione del Tribunale Nazionale Federale 0128 del 22 aprile 2022 ha riaperto il dibattito circa la valutazione dei diritti alle prestazioni dei calciatori. Nell’ambito di un deferimento che vedeva coinvolte molte società italiane (anche di primissima fascia), il TFN ha indicato, in modo netto e in contrasto con quanto indicato dalla Procura Federale che non esiste o sia concretamente irrealizzabile “il” metodo di valutazione del valore del corrispettivo di cessione/acquisizione delle prestazioni sportive di un calciatore. Il valore di mercato di un diritto alle prestazioni di un calciatore, secondo l’indicazione del TFN, rappresenta il valore pagato dalla società acquirente al termine di una contrattazione libera, reale ed effettiva di quel diritto sul mercato di riferimento; e il libero mercato non può essere guidato da un metodo valutativo (quale che esso sia) che individui e determini il giusto valore di ogni singola cessione. Non foss’altro perché, in tal caso, il libero mercato non esisterebbe più per la fissazione di corrispettivi di cessione sostanzialmente predeterminati da quel metodo di valutazione. La difficoltà nella valutazione dl valore attribuibile ai diritti alle prestazioni è argomento di non poco conto soprattutto considerando che tali diritti rappresentano una delle voci più significative e certamente la voce più peculiare dei bilanci delle società di calcio relativamente alla consistenza dell’attivo patrimoniale e agli effetti sul conto economico e sul risultato di esercizio per l’effetto di plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti. Dal punto di visto contabile, i diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori rappresentano una particolare tipologia di immobilizzazione immateriale costituita da costi aventi utilità pluriennale e che rispetta i requisiti previsti da IAS 38 – Attività immateriali essendo attività identificabili, nel controllo della società e che comportano l’esistenza di benefici economici futuri. Il beneficio correlato all’acquisizione di ciascun diritto pluriennale è rappresentato dalla possibilità di avvalersi della prestazione sportiva del calciatore, che costituisce il presupposto di eventuali incrementi dei ricavi derivanti dai risultati sportivi, dalla vendita dei biglietti, dalla cessione dei diritti televisivi oltre che da ricavi per sponsorizzazioni, merchandising e pubblicità. Il titolo giuridico per l’iscrizione in bilancio del diritto alle prestazioni sportive è costituito dal contratto tra il calciatore e la società. Al fine dell’individuazione del corretto trattamento contabile di tali immobilizzazioni immateriali, giova ricordare che le società professionistiche di calcio in Italia sono tenute, come previsto dal D.Lgs 36/2021, ad essere costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata e, pertanto, sono soggette alle regole bilancistiche e contabili delle società di capitali. Alle norme generalmente previste per le società di capitali si somma, per le società professionistiche di calcio italiane, la disciplina prevista dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e, in particolare, le previsioni delle Norme Organizzative Interne Federali (NOIF). Il titolo VI delle NOIF, rubricato “Controlli sulla gestione economica finanziaria delle società professionistiche”, disciplina gli adempimenti contabili delle società di calcio prevedendo, all’articolo 84, che la contabilità debba essere tenuta dalle società in osservanza delle norme di legge ed in conformità con il piano dei conti della FIGC e che il bilancio d’esercizio debba essere predisposto nel rispetto della vigente normativa e sulla base dei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità ovvero sulla base dei principi contabili internazionali e comunque utilizzando le raccomandazioni contabili FIGC. Le raccomandazioni contabili FIGC rappresentano il “diritto contabile delle società di calcio” e disciplinano gli specifici negozi giuridici tipici del settore del calcio professionistico, in particolare con riferimento all’iscrizione e al trattamento dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori. Le società che intendono partecipare alle competizioni organizzate da UEFA (l’Unione Europea delle Federazioni Calcistiche) sono tenute a rispettare quando indicato da UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations anche con riferimento agli aspetti di rappresentazione contabile. Nelle sue prescrizioni, UEFA indica il corretto trattamento dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori e tali previsioni, ispirate ai principi indicati da IAS 38, risultano obbligatorie per i soggetti che intendono partecipare a competizioni europee ma rappresentano anche una sorta di best practice applicabile a tutte le società professionistiche. L’Annex G – Accounting requirements for the preparation of financial statements dei Regolamenti UEFA prevede che solo i costi direttamente attribuibili al tesseramento di un giocatore possono essere capitalizzati come attività immateriale. Tali costi sono rappresentati dai costi accessori per il tesseramento (tipicamente le procure e i costi di agenzia) e, soprattutto, dai costi sostenuti per l’acquisizione dei diritti a seguito della cessione del contratto di calciatori professionisti da parte di altre società. Per i principi IAS/IFRS, a seguito della rilevazione iniziale, la quale avviene secondo il criterio del costo, le valutazioni successive del valore dei diritti pluriennali potrebbero essere effettuate secondo il criterio del fair value. Questo tipo di valutazione è basata sui valori espressi dal mercato piuttosto che sul corrispettivo dovuto in sede di acquisizione. A causa delle difficoltà nell’individuazione di valori “certi” rinvenibili dal mercato di riferimento, il criterio del fair value nella valutazione dei calciatori è di fatto un’opzione teorica, in quanto nella prassi il criterio adottato rimane quello del costo. Inoltre, secondo le previsioni di UEFA ai fini contabili, il valore contabile di un singolo giocatore non può essere rivalutato, anche nel caso si ritenga che il valore di mercato sia superiore al valore contabile. Infine, sebbene sia riconosciuto che una società possa essere in grado di generare valore dall’utilizzo o dal trasferimento di giocatori formati internamente, ai fini contabili i costi relativi al settore giovanile non possono essere capitalizzati. Trattandosi di asset a vita utile definita, il diritto è soggetto ad un ammortamento di durata pari ai contratti di prestazione sportiva sottoscritti con i calciatori, l’ammortamento deve avvenire in forma sistematica e comunque sino ad un massimo di 5 anni, se il periodo del contratto di un giocatore con il club viene prolungato, il valore contabile dell’attività immateriale derivante dal tesseramento del giocatore più eventuali costi accessori di negoziazione del contratto direttamente attribuibili può essere ammortizzato nel periodo rimanente del contratto originale, ovvero essere ammortizzato lungo il periodo di prolungamento del contratto del calciatore, fino ad un massimo di 5 anni dalla data del prolungamento contrattuale. L’esercizio di decorrenza del processo di ammortamento è quello in cui avviene il tesseramento del giocatore. Tutti i valori capitalizzati dei giocatori devono essere rivisti ogni anno per eventuali perdite di valore. Se il valore recuperabile per un singolo giocatore è inferiore al valore contabile in bilancio, tale valore deve essere adeguato al valore recuperabile e la rettifica imputata al conto economico come riduzione di valore. Il valore contabile netto di ogni diritto alle prestazioni di un giocatore dovrebbe essere rivisto per eventuali perdite di valore quando risulti che un calciatore non potrà più giocare con il club, ad esempio in caso di infortunio grave che comporti impossibilità di rendere la propria prestazione. In questo caso, il valore contabile netto della registrazione del giocatore in bilancio deve essere completamente svalutato. Non costituiscono invece perdite di valore gli infortuni che temporaneamente non consentano al calciatore di rendere le proprie prestazioni o cali di forma fisica o di rendimento. Nel caso la società si impegni a trasferire definitivamente il tesseramento di un calciatore e il trasferimento avvenga immediatamente dopo la data di riferimento del bilancio (tipicamente la chiusura dei bilanci è il 30 giugno e il c.d. “calciomercato” inizia il 1 luglio), il valore contabile netto del diritto dovrebbe essere rivisto per eventuali perdite di valore se i proventi della cessione per il trasferimento permanente del diritto alle prestazioni del giocatore al nuovo club risultano inferiori al suo valore contabile netto. Di particolare rilevanza e attualità (si veda in tal senso la delibera Consob n. 22482/2022) sono le operazioni di “scambio di giocatori” tra club. È infatti accaduto (e accade) che due società si scambino diritti alle prestazioni per un corrispettivo superiore al valore netto contabile realizzando plusvalenze che possono essere anche molto rilevanti e incidere, oltre che sul risultato di esercizio, sui parametri economico-finanziari da rispettare per l’iscrizione ai campionati o per l’ottenimento delle licenze UEFA. In tal senso si è quindi recentemente espressa la stessa UEFA indicando che, se due o più diritti alle prestazioni vengono trasferiti in direzioni opposte tra club, le società devono valutare se tali trasferimenti siano da considerare come operazioni distinte o come operazione di scambio di giocatori. Nel caso si tratti di operazioni di scambio devono essere applicati le previsioni di IAS 38 per la permuta di attività (paragrafi 45-47). In caso di permuta, nel calcolare il profitto derivante dalla cessione del diritto del giocatore uscente, il provento non può essere superiore al valore contabile netto del costo del diritto stesso (comprensivo di oneri accessori) e il costo del diritto del giocatore entrante deve essere capitalizzato al massimo al valore contabile del giocatore uscente, eventualmente rettificato per tenere conto dei costi accessori. Secondo le indicazioni di UEFA, mutuate da IAS 38, si ricade nella fattispecie della permuta di attività quando le operazioni in entrate e in uscita sono comprese nello stesso contratto di cessione o in contratti di trasferimento diversi ma collegati tra loro; si concludono nello stesso periodo; non comportano alcun esborso monetario (o un esborso limitato); comportano obblighi di pagamento o scadenze di pagamento identici o simili che potrebbero compensarsi a vicenda.
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